Tortellini appena prodotti su un nastro trasportatore in un'azienda alimentare; concept: pasta fresca ripiena

Il 17 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato lo schema di decreto legislativo che prevede l’obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari la sede dello stabilimento. La dicitura obbligatoria riguarda l’indirizzo di produzione o, “se diverso”, quello di confezionamento. Una precisazione sotto certi aspetti infelice, poiché il consumatore potrebbe essere confuso sull’effettiva origine di alimenti realizzati all’estero ma confezionati in Italia. (1)

L’indirizzo potrà venire omesso:

– quando la citazione della località, o della frazione, sia sufficiente a identificare l’impianto,

– quando la sede dello stabilimento sia compresa nel marchio, ovvero quando essa coincida con quella dell’operatore responsabile, (2)

– quando la confezione riporta un marchio di identificazione o un bollo sanitario.

I controlli sarebbero affidati all’ICQRF presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Questa scelta è un’anomalia che merita di venire corretta, tenuto conto della competenza primaria delle autorità sanitarie quandosi tratta di vigilare sull’informazione destinata al consumatore e sulla sicurezza degli alimenti. La sanzione amministrativa stabilita per la mancanza d’indicazione della sede dello stabilimento varia da un minimo di 3mila a un massimo di 24mila euro. Fatta salva l’ipotesi in cui il fatto costituisca reato.

Sede dello stabilimento
La petizione del Fatto Alimentare e Great Italian Food Trade per l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione in etichetta

L’applicazione delle norme in esame è prevista nei 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le confezioni non conformi alle nuove regole che sono state etichettate entro tale data, potranno comunque venire commercializzate fino all’esaurimento delle scorte. Prima di celebrare il successo della petizione lanciata dal Fatto Alimentare insieme a Great Italian Food Trade è in ogni caso opportuno attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, a seguito del “placet” di Bruxelles.

Per il testo del decreto, si veda l’articolo. Per l’analisi legale di dettaglio, si rinvia al testo.

Note:

(1) Vale la pena ricordare che l’origine va indicata, già ai sensi del reg. UE 1169/11, proprio quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito alla provenienza del prodotto

(2) L’operatore responsabile di completezza e veridicità delle informazioni, si ricorda, è il titolare o gestore del marchio con cui l’alimento viene presentato

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giampaolo sodano
giampaolo sodano
26 Marzo 2017 19:03

La recente decisione del consiglio dei ministri, che corregge una contrastata decisione della comunità europea a proposito della obbligatoria l’indicazione del produttore o distributore di prodotti alimentari, costituisce certamente un passo avanti verso una migliore informazione del consumatore: restano invece sconosciuti sia il processo di produzione che le sostanze non di origine naturale usate e delle conseguenze del loro uso sulla salute. È vero che sono vietate tutte le sostanze di cui sia comprovata la nocività, ma è anche vero che per molte altre la scienza non è stata ancora in grado di dire una parola definitiva, come per esempio per l’olio di palma.
Sarebbe il caso di rendere chiara in etichetta la distinzione tra prodotti artigianali, senza additivi, ottenuti con metodi di lavorazione che salvaguardano le caratteristiche delle componenti esclusivamente naturali usate e prodotti che non hanno questi requisiti. Sarebbe la risposta più adeguata al sistema dei bollini colorati sollecitata dalle grandi aziende multinazionali e apparentemente volte ad informare meglio il consumatore: mi sembra che classificare con il bollino rosso dei grassi l’olio di oliva alla pari con i mono e digliceridi degli acidi grassi sia cosa tra il grottesco ed il provocatorio che esige una risposta adeguata a tutela dei consumatori.
mario pacelli
giampaolo sodano

Cristina
Cristina
3 Aprile 2017 09:21

E per tutti gli operatori che diligentemente si sono adeguati al regolamento e per i quali non saranno sufficienti 120 giorni per smaltire tutti i packaging modificati?

ezio
ezio
3 Aprile 2017 13:09

L’indirizzo potrà venire omesso quando:
“i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione o il bollo sanitario prescritti dal Pacchetto Igiene”
Ok per il marchio conosciuto, ma il bollo sanitario conosciuto solo dagli addetti ai lavori, come fa il consumatore finale a capire dove è stato prodotto?