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Il 20 settembre è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 931/2011, relativo
ai “requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE n. 178/2002 per gli
alimenti di origine animale”. Ne trattiamo ora perché solo di recente è stato rettificato un errore di traduzione del testo italiano ufficiale.
Rintracciabilità. Il nuovo regolamento costituisce una misura di attuazione specifica del requisito generale di rintracciabilità, che è stato introdotto in Europa dal “General Food Law”[1] e viene applicato su tutti gli alimenti e i mangimi già a partire dal 1° gennaio 2005:
“Esso dispone la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione. Inoltre, stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono essere in
grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento. Detti operatori devono anche essere in grado di individuare le imprese alle
quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti
che le richiedano”.
Campo di applicazione. Alcune situazioni critiche, nel corso degli anni, hanno rivelato
l’insufficienza della documentazione di base rispetto alle esigenze di
gestione
del rischio. Si è perciò deciso di introdurre prescrizioni ulteriori sulla
rintracciabilità degli alimenti di origine animale. In sintesi:
Il regolamento si applica ai prodotti di origine
animale, trasformati e non trasformati, come definiti nel regolamento c.d.
“Igiene 1”:[2]
-”prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di
prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari
alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche;
- prodotti non trasformati: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento,
compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati,
disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati,
decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”.
Non si applica invece ai prodotti composti, cioè gli alimenti che
contengono sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine
animale (per esempio la pizza, composta sia
di materie prime vegetali e cioè farina, olio e pomodoro, sia di prodotti
trasformati di origine animale come la mozzarella o le alici sott’olio).
Requisiti di rintracciabilità. Gli operatori del settore alimentare
garantiscono che le seguenti informazioni “concernenti le partite di alimenti
di origine animale siano messe a disposizione” dell’autorità
competente e dell’operatore al quale i prodotti
sono forniti:

Queste informazioni devono venire aggiornate quotidianamente ed
essere conservate per il periodo entro il quale è ragionevole prevedere che il
prodotto possa venire consumato.
Applicazione. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.
Dario Dongo
Foto: Photos.com
Per maggiori informazioni:
Linee guida di Federalimentare per la rintracciabilità dei prodotti alimentari
[1]
Reg. CE n. 178/2002, articolo 18
[2] Reg. CE n. 882/2004