latte, caraffa di vetro che versa latte in bicchiere di vetro su tovaglia a quadretti bianca e blu, sullo sfondo si vede un croissant

Latte fresco

Un lettore ci chiede se dal prossimo 9 maggio la data di scadenza del latte fresco sarà liberalizzata come prevede il regolamento UE 1169/11 del decreto legislativo n° 231 approvato il 15 dicembre 2017. Il problema non è di poco conto perché il latte, insieme alle uova, è rimasto l’unico prodotto con una scadenza fissata dalla legge. La normativa sugli alimenti lascia libertà ai produttori di stabilire la scadenza di un prodotto, perché le varianti da considerare sono tante e anche complesse. L’intervallo può variare in virtù della qualità batteriologica, del tipo di ingredienti, della quantità di sale o di zucchero, del sistema di confezionamento, del tipo di additivi e anche dalle modalità di lavorazione e di conservazione. Solo il produttore è in grado di fare una valutazione corretta considerando la molteplicità di elementi.

Dopo questa premessa, necessaria per inquadrare correttamente la situazione, torniamo al problema vero. Oggi l’attenzione delle centrali del latte italiane è focalizzata sul nuovo decreto, che solo in apparenza dà piena libertà di fissare la data di scadenza per il latte fresco e per gli altri tipi di latte. Le cautele e le riserve sono doverose, perché la legge n. 204 del 2004 sembra impedirne l’attuazione. Se questo ostacolo verrà superato ci sono buone probabilità che la durata del latte fresco slitti da sei giorni + uno (quello del confezionamento) a sette/otto + uno.

Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.

Il decreto legislativo 231/17, all’articolo 30 (Abrogazioni), sopprime le seguenti norme di cui alla legge 169/89: (1)

– articolo 5, comma 3, ultimo periodo (“Il termine di consumazione” – per il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, ndr – ‘non puo’ superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento’,

– articolo 6, comma 1, lettera a), relativo al “latte sterilizzato a lunga conservazione”, limitatamente alle parole «con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»,

– articolo 6, comma 1, lettera b), relativo al “latte UHT a lunga conservazione”, limitatamente alle parole «con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».

La legge n. 204 del 2004 sembra impedire l’attuazione della nuova legge

Il d.lgs. 231/17 non abroga invece la legge 204/04 (2) laddove, all’articolo 1 (Denominazioni di vendita nazionali) è previsto che ‘le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.  La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.’ Fatto salvo il mutuo riconoscimento del latte fresco pastorizzato in arrivo da altri Stati membri, che non può invece venire assoggettato a tale data di scadenza ex lege.

Conclusioni

A una prima lettura si direbbe che il decreto di attuazione del reg. UE 1169/11 abbia abrogato i termini dettati dalle preesistenti norme nazionali relative al termine minimo di conservazione di latte sterilizzato e UHT a lunga conservazione, senza però intaccare i limiti  relativi alle date di scadenza di latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato di alta qualità.

Rimane peraltro dubbia – anzi da escludersi, ad avviso di chi scrive – la legittimità delle date di scadenza ex lege fissate dalla legge 204/04, in difetto di sua rituale notifica alla Commissione europea, come invece prescritto in relazione a tutte le norme tecniche che incidano sulla produzione e commercializzazione delle merci. Non sarebbe il primo caso di “incidente”, basta ricordare  come la Commissione europea a suo tempo intervenne nei confronti della Repubblica italiana imponendo al governo  di sospendere l’applicazione dell’articolo 1-bis della stessa legge 204/04 (che prevedeva l’indicazione obbligatoria dell’origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari), per manifesta contrarietà al principio di libera circolazione delle merci di cui agli articoli 28-30 CE, ora articoli 34-36 TFUE

Note

(1) Cfr. legge 3.5.89, n. 169, Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino

(2) V. legge 3.8.04, n. 204, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

Dario Dongo, FARE (info@fare.email)

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ezio
ezio
21 Marzo 2018 11:35

Poco comprensibile l’allungamento della scadenza del latte fresco pastorizzato ed anche di quello a lunga conservazione.
Poco comprensibile anche alla luce dei giusti richiami per il latte crudo non trattato, potenzialmente pericoloso se non controllato e/o mal gestito.
Le centrali del latte e la distribuzione sicuramente ringraziano, ma ritengo che la pastorizzazione e sterilizzazione previste, saranno riviste con adeguato rialzo termico per garantire le nuove scadenze prolungate.

alberto
alberto
Reply to  ezio
31 Marzo 2018 10:32

Non c’è alcuna attinenza tra latte fresco e latte pastorizzato, nel primo non vi è alcun risanamento a livello microbiologico e quindi qualsiasi patogeno ha la possibilità di svilupparsi in presenza delle condizioni ideali, nel secondo caso il latte subisce un trattamento termico che restituisce la ragionevole certezza della eliminazione di patogeni.
Richiami, ultimo il caso Lactalis tanto per citare il più clamoroso, vengono effettuati anche su latte trattato termicamente a vario livello e grado ma in questo caso sono dovuti a cattive pratiche successive al trattamento che portano al reinquinamento del latte.
In regime di produzione “controllata” non ha alcun senso alzare le temperature per la sicurezza sanitaria, l’acidificazione del latte è un processo a carico di microrganismi, lattici e no, banali, termoresistenti, ne più ne meno di quanto succede nella produzione di latti fermentati in genere.

ezio
ezio
Reply to  ezio
1 Aprile 2018 11:24

In condizioni ideali le do ragione, ma forse lei sottovaluta la criticità della catena del freddo italiana, non certo affidabile, soprattutto nelle ultime fasi gestite dal consumatore.
I produttori lo sanno benissimo e garantire una scadenza allungata coinvolge anche la loro responsabilità.
Per il consumatore italiano il pastorizzato è un latte fresco ed accettano giustamente il principio della scadenza breve, allungarla oltre che rischioso non ha un gran senso razionale.
Il latte crudo è altro ed i consumatori ne conoscono le criticità.

EnzoPerfetti
21 Marzo 2018 13:19

Decreto difficile da interpretare: da un lato è giusto dare maggiore libertà ai produttori per decidere la scadenza dei loro prodotti, anche data la difficoltà di valutazione della durata. Dall’altro c’è il rischio che la centrali del latte facciano le “furbe”, alzando ulteriormente le temperature di pastorizzazione (con conseguente calo delle proprietà nutritive del prodotto) o addirittura fissino scadenze maggiori rispetto a quella reale.

alberto
alberto
Reply to  EnzoPerfetti
31 Marzo 2018 10:41

Il latte è in pratica l’unico prodotto normato in questo senso, non mi viene in mente una situazione simile
Tutto il settore alimentare basa la scadenza dei propri prodotti effettuando prove di shelf life ad hoc.
Le temperature di trattamento sono una caratteristica tecnologica che influisce pesantemente sulle caratteristiche sensoriali del latte, alzare le temperature significa alterare significativamente il sapore.
La gestione delle temperature in ogni caso è già a discrezione del produttore, il limite indicato è quello inferiore, per il resto il “salto di categoria” (peraltro presente solo in italia) tra Pastorizzato AQ e Pastorizzato è misurata attraverso lo stress termico subito dalle sieroproteine del latte, formalmente non esiste una temperatura limite.

Giulio b.
Giulio b.
21 Marzo 2018 14:09

Mi chiedo come finirà per i consumatori, quando ci sono problemi sulla qualità del prodotto cosa gli verrà risposto?
Chiaramente che non è stato conservato nel modo giusto, cosi non è mai colpa di chi produce , ma di chi consuma.
La domanda giusta è: a chi conviene questa modifica e perchè?
Giulio b.

davide
davide
22 Marzo 2018 08:35

l’estensione della scadenza non è necessariamente un indice di trattamento termico più intenso, ormai la qualità della materia prima permette di raggiungere livelli bassissimi di carica batterica già con i trattamenti attuali. Credo che oltre ad agevolare la produzione agevolerà anche i consumatori. Le Aziende si assumono la responsabilità dell’estensione e quindi non ci saranno sicuramente problemi. Ovvio che, ma questo lo era anche prima dell’estensione della sl, la distribuzione e il consumatore devono conservare correttamente (come indicato in etichetta) questi prodotti.

ezio
ezio
Reply to  davide
22 Marzo 2018 11:39

In teoria e nelle situazioni ottimali siamo perfettamente d’accordo, ma nella pratica sappiamo benissimo che la catena del freddo italiana non brilla per l’affidabilità.
Il punto maggiormente critico sta’ nel trasporto a casa del prodotto fresco, in stagioni calde e la seguente conservazione domestica, con frigoriferi senza indicazione della temperatura interna e che solo in bassa percentuale garantiscono gli 0-4°C. (meglio con il massimo a 2°C.), indispensabili per una “lunga” conservazione di un latte pastorizzato, magari a contenitore aperto e che ha anche parcheggiato in cucina a temperatura ambiente a 20° ed anche 30° estivi.
Il produttore nel fissarne la data di scadenza, dovrà tener conto anche di queste situazioni ed eventi non occasionali nella vita del prodotto fresco.

vincenzo
vincenzo
29 Marzo 2018 14:43

Al di là dei giri di parole mi sembra l’ennesimo caso di norme approvate per favorire potenti lobbies a danno dei Consumatori. Fino a quando?

alberto
alberto
Reply to  vincenzo
31 Marzo 2018 11:02

Oddio, le “potenti lobbies” hanno già a disposizione quanto hanno bisogno, il latte ESL viene prodotto mediamente con 21 giorni di scadenza giocando su temperature o trattamenti di microfiltrazione mentre sugli scaffali fanno bella mostra tutta una pletora di latti speciali che non seguono le direttive del latte…