Gentile Redazione, mi è capitato di notare questa etichetta, che vanta l’utilizzo di più del 100% di frutta per la produzione della composta di frutta biologiche Alce Nero.  Come è possibile? È lecito scrivere un messaggio simile, sia dal punto di vista legale sia puramente matematico?
MF

La risposta dell’azienda Alce Nero

A livello legislativo “Più del 100% di frutta” è un’indicazione volontaria che può essere riportata in etichetta purché sia rispondente a verità. Tali aspetti sono normati dal Dgls. 109/92 e confermati dal nuovo Regolamento europeo (Reg. UE 1169/2011) che uniformerà a breve gli aspetti di etichettatura e di informazioni al consumatore in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Per ciò che concerne gli aspetti tecnologici, le composte Alce Nero sono preparazioni a base di frutta che subiscono un trattamento termico che comporta una perdita di umidità. A seguito di tale perdita la massa degli ingredienti confluiti al momento della preparazione si riduce evaporando.

Alce nero composta - lettere 2014

Pertanto, considerando la quantità iniziale degli ingredienti confluiti, in rapporto alla massa del prodotto finito ottenuto emerge che per produrre 100 g di composta Alce Nero vengono impiegati minimo 102 g di frutta tal quale. Tale quantità prende in considerazione naturalmente solo la frutta (e non il succo d’uva e il succo di limone).

La replica

Probabilmente nella risposta Alce Nero si riferisce a questo paragrafo dell’All. XIII del Reg. 1169/2011:  In deroga al punto 3:

a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito.

Ma l’allegato XIII del Reg. 1169/2011 comunque si riferisce al “quid”. Ben diverso è inserire un claim “più del 100% di frutta”.

E’ vero che si tratta di un’indicazione facoltativa e quindi non normata, ma proprio per questo non deve essere ingannevole ed indurre in errore il consumatore (art. 2 D.Lgs. 209/92 e, dal 13 Dicembre 2014 art. 7 Reg. UE 1169/2011). Se tecnologicamente è pure vero quanto afferma l’azienda, la quantità di un ingrediente deve indicare la quota di tale ingrediente rispetto al totale degli ingredienti utilizzati nella ricetta o nella formulazione del prodotto, ed in definitiva rispetto ai 100 g del prodotto finito.

A fronte di una dichiarazione 100% frutta, inoltre, il consumatore troverà una lista ingredienti che ne riporta anche altri (succo d’uva e succo di limone, che sono stati espressamente esclusi dall’azienda dalla dichiarazione “più del 100%…”) ed è comprensibile che si possa trovare disorientato. Il “100%…” può essere tranquillamente dichiarato per prodotti quali i succhi di frutta che, quand’anche da concentrato, derivano da un unico ingrediente. Il messaggio “più del 100%…” al contrario in questo caso,  è una scelta che riteniamo difficilmente  utilizzabile.

© Riproduzione riservata Foto: Alce Nero, inviata dal lettore

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Silvia
Silvia
21 Settembre 2014 11:16

Ma perché succo d’uva e di limone non sono frutta?